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Domande frequenti
- Cosa sono?
- A chi si rivolge?
- Come funziona?
- Cosa cambia e cosa introduce la riforma?
- Obblighi e divieti
- Normativa ed atti di riferimento
- Abrogazioni
- Entrata in vigore
Cosa sono?
Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle modalità con cui l’ente di Terzo settore (Ets) può raccogliere fondi o beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse generale.
In particolare, si ha donazione quando una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Non si è quindi di fronte a uno scambio, ma a un atto di generosità compiuto da una parte verso l’altra, senza pretendere nulla in cambio.
Le donazioni possono essere sia in denaro che in natura: ai fini del calcolo della natura fiscale dell’Ets, sono considerate entrate non commerciali
Il codice del Terzo settore disciplina all’art.83, il regime di detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli Ets. Tali disposizioni, pur essendo ricomprese all’interno della parte del codice dedicata al nuovo regime fiscale, si applicano già a partire dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri come il Nostro ente FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE ONG riconosciuta.
A chi si rivolge?
La normativa in materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applica a tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Come funziona?
Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente percipiente.
La detraibilità interviene sull’imposta lorda: una volta determinata quest’ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata.
La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.
EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.
Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv), su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).
L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.
Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre 1/4, fino a concorrenza del suo ammontare.
EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETÀ
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.
EROGAZIONI IN NATURA
Per quanto riguarda i beni in natura che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019.
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso infine di beni o servizi di cui all’art.85, c.1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.
A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.
I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.
Nella seguente tabella si riepiloga quanto sin qui detto riguardo alle regole in tema di detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate ad un Ets.
Cosa cambia e cosa introduce la riforma?
Detrazione. Per tutti gli Ets la percentuale di detrazione in capo alle persone fisiche passa dal 26% al 30% (ad eccezione delle Odv, che godono del 35%) e viene alzato a 30.000 l’importo massimo della donazione.
Deduzione. Viene eliminato il limite massimo dell’importo deducibile, che con il decreto legge 35/2005 (“Legge più dai, meno versi) era di 70.000 euro l’anno sia per le persone fisiche per le società.
Obblighi e divieti
I benefici derivanti dalle presenti disposizioni non possono essere cumulati con altri. Pertanto, le persone fisiche non potranno, per la stessa donazione, cumulare la detraibilità dalle imposte e la deducibilità dal reddito, dovendone scegliere una.
Tutti i soggetti donatori non potranno, inoltre, cumulare i benefici appena esposti con quelli derivanti da altre disposizioni che prevedono la detrazione o la deduzione per la medesima donazione.
Normativa ed atti di riferimento
Abrogazioni
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”: art.14. Essa rimarrà applicabile sino all’entrata in vigore della parte fiscale per gli enti diversi dalle Onlus, Aps e Odv.
- 100, co. 2, lettera l (erogazioni liberali ad Aps);
- 15, co. 1, lettera i-quater) (erogazioni liberali ad Aps);
- 15, co. 1, lettera i-bis) (contributi associativi a società di mutuo soccorso).
Entrata in vigore
Nonostante la nuova parte fiscale del codice del Terzo settore non sia ancora entrata in vigore, le disposizioni descritte nella presente scheda si applicano in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle Odv, alle Aps e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri.
Anche le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, usufruiscono di tali agevolazioni a partire dal 1° gennaio 2018.
Per tutti gli altri enti del terzo settore le disposizioni esaminate in tale scheda si applicheranno a decorrere dall’entrata in vigore della parte fiscale, cioè a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del Runts;
- all’autorizzazione della Commissione europea.